Mutuatario inadempiente: ora possibile l’esdebitazione

Il Dlgs 21 aprile 2016, n. 72 introduce la possibilità per le banche di procedere all’esdebitazione del mutuatario, nell’eventualità di inadempienza pari a 18 rate. Tale disposizione affianca un nuovo strumento alla manovra tradizionalmente adottata – e ancora attualmente utilizzabile a fronte di un inadempimento di sette rate – dell’esecuzione forzata dell’immobile ipotecato. All’atto della stipula del contratto di mutuo, infatti, l’istituto bancario e il cliente possono ora concordare una clausola ad hoc che preveda l’estinzione del debito contratto da parte del mutuatario tramite la vendita “diretta” dell’immobile oggetto di ipoteca.

Il cliente può, dunque, fornire il proprio consenso alla firma del contratto di mutuo, affinché la banca possa recuperare il debito contratto con la vendita dell’immobile. Nel caso in cui i ricavati non si rivelassero in grado di estinguere l’intero debito, la banca potrà rivalersi sul cliente per la differenza mancante.

L’esdebitazione del cliente può essere attuata secondo tre differenti modalità: la prima consiste nella “restituzione” del bene immobile da parte del cliente alla banca, ovvero una possibilità per quest’ultima di accedere ad una opzione call definita in sede contrattuale grazie alla quale la casa viene intestata all’istituto bancario stesso, il quale in caso di inadempienza può tornare in possesso dell’immobile, restituendo eventualmente al cliente la differenza rispetto al prezzo stabilito dalla perizia. Nel secondo caso si parla di “trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale” che conferisce alla banca, previo consenso del cliente all’atto di stipula contrattuale, un mandato per poter vendere l’immobile. Nel terzo caso si applica il “trasferimento dei proventi della vendita”, dove sarà il mutuatario ad occuparsi della vendita dell’immobile, rispettando le perizie per la definizione della tariffa, la quale deve rivelarsi sufficiente a saldare il debito contratto.