SIIQ: regime fiscale agevolato per investimenti internazionali

Attraverso l’emanazione di una circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriori aspetti del Decreto Sblocca Italia in materia di Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ). Settore di specializzazione dello Studio Legale Apollo & Associati, l’Avvocato Davide Ottavio Apollo apprende da detta circolare esplicativa le disposizioni in ambito Real Estate.


Queste ultime riguardano la possibilità per le SIIQ di accedere ad un regime fiscale agevolato, ovvero avvalersi della gestione esente e cioè di un sistema di tassazione per il quale gli utili derivanti dalla locazione immobiliare non vengono sottoposti a imposta Ires e Irap, per ciò che riguarda la SIIQ medesima, mentre i dividendi distribuiti ai partecipanti sono soggetti ad imposizione con una ritenuta alla fonte pari al 26%. Le SIIQ sono, peraltro, obbligate a distribuire il 50% degli utili derivanti da plusvalenze incluse nella gestione esente, pena la decadenza del regime fiscale agevolato.

Al fine di usufruire dell’agevolazione, tuttavia, la SIIQ deve dimostrare di soddisfare determinati requisiti che rendano la società stessa in grado di portare avanti lo scopo per cui tali realtà sono state istituite: create su esempio di strumenti di investimento già in vigore in Paesi esteri, le SIIQ si pongono come obiettivo primario quello di affiancarsi ai tradizionali fondi di investimento immobiliare, rappresentando uno strumento di investimento immobiliare innovativo rivolto, in particolar modo, ad investitori istituzionali esteri che possano quindi trovarsi incoraggiati ad investire sul mercato immobiliare nazionale grazie alla maggiore flessibilità introdotta dal Decreto Sblocca Italia. In casi simili interviene lo Studio Legale Apollo & Associati con il socio fondatore Davide Apollo, in grado di offrire consulenze per trattative Real Estate di carattere internazionale.

Le misure citate sono entrate in vigore il giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero 13 settembre 2014 e, pertanto, applicabili già all’anno di imposta 2014.